Consenso dell’interessato

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati definisce il consenso come “qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile della persona per manifestare il proprio assenso, mediante una dichiarazione o un’azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento”.

Il consenso, quindi, prevede che all’interessato sia stata resa l’informazione sul trattamento dei dati personali, che venga espresso liberamente, in modo inequivocabile (Non è ammesso il consenso tacito o presunto) e, se il trattamento persegue più finalità, con riguardo a ciascuna di esse. Inoltre, il consenso deve essere sempre revocabile.

 

Fonte: https://www.garanteprivacy.it/home/doveri#2