La contraffazione è l’imitazione di un prodotto mediante la replica non autorizzata del prodotto originale.
Lo scopo della contraffazione è ottenere vantaggi economici commercializzando un prodotto a prezzo ridotto, realizzato con materiali diversi rispetto a quelli usati per l’originale.
Si differenzia dalla “pirateria” che consiste nella riproduzione di un bene in maniera sufficientemente grossolana, tanto che l’utente non può essere ingannato e quindi è perfettamente consapevole di trattare, commercializzare o acquistare un bene in violazione della privativa industriale o sul diritto d’autore.
La contraffazione è il delitto previsto dall’art. 473 del Codice penale:
“Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell’ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattro milioni. Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati“.